La FNOVI ha diramato un`informativa che evidenzia le importanti novità introdotte dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art.1 c.525 e c.536 che dal 1° Gennaio 2019 riguardano la pubblicità in ambito sanitario.
In sostanza è vietata la pubblicità commerciale e la diffusione di messaggi a “carattere promozionale o suggestivo” e le eventuali violazioni saranno oggetto di procedimento disciplinare da parte dell’Ordine che provvederà anche a segnalarle all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per gli eventuali provvedimenti sanzionatori discendenti.
Il Legislatore, inoltre, ha posto l’accento sulla necessità che la Direzione Sanitaria delle strutture sia in capo ad un professionista iscritto all’Albo dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale le strutture hanno la loro sede operativa. Per l’eventuale adeguamento sono concessi 120 giorni dal 1° Gennaio.
Le raccomandazioni della FNOVI
Nel mese di novembre 2019 la FNOVI per assicurare, ove possibile, la corretta e uniforme interpretazione da parte degli Ordini provinciali dei risvolti deontologici e della normativa in materia di pubblicità, ha divulgato il testo di una nuova Appendice dedicata alla corretta applicazione dell’Art. 51 del Codice Deontologico alla luce della vigente normativa in materia di informazione sanitaria.
È stato ribadito che l’oggetto dell’informazione sanitaria e delle relative caratteristiche deve essere quello di garantire la sicurezza delle cure, della salute e del benessere degli animali nonché quello di riaffermare la dignità e il decoro della professione.
Questo documento rappresenta una integrazione alle norme già vigenti in materia di informazione sanitaria, al fine di definirne meglio i limiti riguardanti le professioni regolamentate.
Infatti continuerà ad essere possibile fornire informazioni sulle qualifiche e sui titoli conseguiti, che però "devono essere verificabili e a tal fine è fatto obbligo di indicare le autorità che li ha rilasciati e/o i soggetti presso i quali ottenerne conferma". Nell’indicazione delle attività svolte e dei servizi prestati dovranno invece restare escluse "le attività manifestamente di fantasia non riconoscibili dal mondo scientifico, o da pubblicazioni scientifiche e quelle di natura meramente reclamistica, che possono attrarre i clienti sulla base di indicazioni non concrete o veritiere".
Nell'indicare le caratteristiche del servizio offerto si dovrà fare riferimento a "prestazioni sanitarie che il Medico Veterinario o la struttura sono in grado di erogare con presidi o attrezzature esistenti nella struttura stessa". L'Appendice richiede di fare riferimento anche alle recenti “Linee di indirizzo linee relative agli aspetti organizzativi, strutturali, procedurali, strumentali e di personale operativo per l’erogazione di adeguate prestazioni medico veterinarie nelle strutture per animali d’affezione”.
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04 maggio 2020